Art. 33
In vigore dal 15 set 2000
1. Dopo l'articolo 152 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:
"Art. 152-bis
Ulteriori allegati tecnici per la fase di prima applicazione
1. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell' valgono le disposizioni dell'allegato I-bis.
2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 5 dell' valgono le disposizioni dell'allegato VII.
3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell' valgono le disposizioni dell'allegato VIII.
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell' valgono le disposizioni dell'allegato IX, anche ai fini di cui al comma 2 dell'.
5. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell' valgono le disposizioni dell'allegato X.
6. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 74 valgono le disposizioni dell'allegato VI.
7. Fino all'adozione del decreto di cui agli articoli 62, comma 3, 81,comma 6, e 90, comma 5, valgono le disposizioni dell'allegato XI.
8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 115 valgono le disposizioni dell'allegato XII.
9. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 115 valgono le corrispondenti disposizioni emanate ai fini dell'attuazione dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-33