Art. 1

In vigore dal 15 set 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in paricolare, l'; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri dell'ambiente, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-1

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