Art. 19
In vigore dal 15 set 2000
1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo le parole: "Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'articolo 59" sono inserite le seguenti: "e i medici addetti alla sorveglianza medica".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-19