Art. 18

In vigore dal 22 mar 2001
1. All'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comma 7;"; b) al comma 1, lettera b), le parole: "e comma 5," sono soppresse; c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "di emergenza" sono inserite le seguenti: ", da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale"; d) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti."; e) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con le modalità stabilite nel provvedimento di cui al comma 6"; f) al comma 3, lettera c), e al comma 4, le parole: "la documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed e-bis)".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione — Testo vigente | Portale Normativo