Art. 18
In vigore dal 22 mar 2001
1. All'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comma 7;";
b) al comma 1, lettera b), le parole: "e comma 5," sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "di emergenza" sono inserite le seguenti:
", da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale";
d) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente:
"e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.";
e) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con le modalità stabilite nel provvedimento di cui al comma 6";
f) al comma 3, lettera c), e al comma 4, le parole: "la documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed e-bis)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-18