Art. 16

In vigore dal 15 set 2000
1. All'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il periodo dalle parole: "che le espongono" alla fine è sostituito dal seguente: "in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-16

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