Art. 17
In vigore dal 15 set 2000
1. All'articolo 74 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al capo X devono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi connessi all'esposizione, anche del fatto che, durante l'intervento possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente, dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene l'intervento medesimo.";
b) nel comma 3 le parole: "le modalità e i livelli di esposizione di emergenza dei soccorritori di protezione civile e dei volontari." sono sostituite dalle seguenti: "le modalità e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-17