Art. 15
In vigore dal 15 set 2000
1. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:
"Art. 68-bis
Scambio di informazioni
"1. Su motivata richiesta di autorità competenti anche di altri paesi appartenenti all'Unione europea o di soggetti, anche di detti paesi, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorità o ai soggetti predetti le informazioni relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autorità o dei soggetti di cui sopra deve essere motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneità a svolgere mansioni che comportino la classificazione del lavoratore in categoria A oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-15