Art. 13
In vigore dal 15 set 2000
1. All'articolo 61 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:
"g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 concernente il lavoratore stesso.";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-13