Art. 8

In vigore dal 15 set 2000
1. All' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalità, i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonché gli eventuali esoneri.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-8

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