Art. 12

In vigore dal 15 set 2000
1. All' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti"; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività a cui non si applichino le norme del presente decreto, se non è disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, è comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all', comma 2, che terrà conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria."; c) al comma 2, dopo la parola "autonome" sono soppresse le seguenti: ", entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-12

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Art. 12 Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione — Testo vigente | Portale Normativo