Art. 30
In vigore dal 15 set 2000
1. All'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell' della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, particolari operazioni e specifici interventi, ancorchè attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-30