Art. 31
In vigore dal 15 set 2000
1. All'articolo 149 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Negli del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, sono soppresse le parole: "e non superato 45 anni di età.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-31