Art. 35
In vigore dal 15 set 2000
1. All'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo le parole: "le particolari prescrizioni di cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 18-bis, comma 1, e".
2. All'articolo 139, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: "61, commi 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "61, commi 2, 4 e 4-bis".
3. All'articolo 139, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il numero: "68" è inserito il seguente: ", 68-bis e".
4. All'articolo 141 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 115-ter e 115-quater è punita con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
1-ter. L'esercente che omette di informare le autorità di cui all'articolo 115-quinquies, comma 1, lettere a) e b), o di prendere le misure di cui all'articolo 115-quinquies, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni.".
5. Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:
"Art. 142-bis
Contravvenzioni al capo III-bis
1. L'esercente che viola gli obblighi di cui agli articoli 10-ter, 10-quater e 10-quinquies è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni.
2. Il datore di lavoro che viola gli obblighi di cui all'articolo 10-octies, comma 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-35