Art. 32
In vigore dal 15 set 2000
1. All'articolo 150 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88 confluiscono con le loro eventuali limitazioni anche i soggetti di cui al comma 2, nonché quelli che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2000.".
b) i commi 5 e 6 sono soppressi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-32