Art. 32

In vigore dal 15 set 2000
1. All'articolo 150 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88 confluiscono con le loro eventuali limitazioni anche i soggetti di cui al comma 2, nonché quelli che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2000.". b) i commi 5 e 6 sono soppressi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-32

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