Art. 29

In vigore dal 15 set 2000
1. All'articolo 146 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. I titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, i quali esercitino pratiche esenti da nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle disposizioni del presente decreto o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, a comunicare alle Amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno delle condizioni di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono alla revoca dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza dei presupposti per la revoca stessa. 3-ter. Le Amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere i provvedimenti di conversione o convalida inviano copia di detti provvedimenti alle amministrazioni che avevano emesso gli atti autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle revoche necessarie. 3-quater. Coloro che al momento della data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell' esercitano le pratiche di cui all'articolo 115-ter devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorità individuate nei piani di intervento di cui all'articolo 115-quater le valutazioni di cui all'articolo 115-ter stesso. 3-quinquies. I provvedimenti di conversione o di convalida di cui al comma 2 contengono anche le prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti eventualmente autorizzato ai sensi del previgente articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 3-sexies. I titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ove non soggetti ad altri provvedimenti in materia di nulla osta all'impiego ai sensi dell', devono richiedere l'autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell'. 3-septies. Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di convalida o di conversione, nonché di revoca relativi all'impiego di categoria B, inviano all'ANPA, secondo le modalità indicate nei provvedimenti applicativi di cui all', copia di tali provvedimenti.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-29

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Art. 29 Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione — Testo vigente | Portale Normativo