Art. 24
In vigore dal 15 set 2000
1. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: "Apparecchi di misura individuali" sono sostituite dalle seguenti: "Servizi riconosciuti di dosimetria individuale";
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;
d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta, di cui all'articolo 157.";
c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli organismi che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all'articolo 10-ter, comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-24