Art. 23
In vigore dal 15 set 2000
1. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo le parole: "dandone annualmente comunicazione al Ministero della sanità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche ai fini delle indicazioni da adottare affinché il contributo delle pratiche all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-23