Art. 23

In vigore dal 15 set 2000
1. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo le parole: "dandone annualmente comunicazione al Ministero della sanità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche ai fini delle indicazioni da adottare affinché il contributo delle pratiche all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo