Titolo VICapo II

Art. 86

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 in tema di revisione delle liste elettorali

In vigore dal 15 gen 2000
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 in tema di revisione delle liste elettorali 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è così modificato: a) nel primo comma dell' le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"; b) nel secondo comma dell' le parole da "la pena" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila"; c) dopo il secondo comma dell' è aggiunto il seguente: "Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689."; d) nel primo comma dell' le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"; e) il secondo comma dell' è sostituito dal seguente: "Se il fatto è commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila."; f) dopo il secondo comma dell' è aggiunto il seguente: "Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-86

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 in tema di revisione delle liste elettorali (Art. 86 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo