Titolo VI›Capo II
Art. 85
Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell' della legge 9 gennaio 1963, n. 9,
in tema di previdenza dei coltivatori diretti
1. Nel primo comma dell' della legge 9 gennaio 1963, n. 9 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-85