Titolo VICapo II

Art. 88

Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 in tema di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell' della legge 29 ottobre 1971, n. 889 in tema di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 1. Nel primo comma dell' della legge 29 ottobre 1971, n. 889 le parole da "sono puniti" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-88

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Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 in tema di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (Art. 88 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo