Titolo VI›Capo II
Art. 84
Modifica dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell' della legge 21 aprile 1962, n. 161,
in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali
1. Nel primo comma dell' della legge 21 aprile 1962, n. 161 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravità o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto già condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni."
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-84