Titolo VICapo II

Art. 83

Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell' della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne 1. Nel primo comma dell' della legge 29 novembre 1961, n. 1325 le parole "sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 30.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per ciascuna lavoratrice".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-83

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Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne (Art. 83 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo