Titolo VICapo II

Art. 78

Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato

In vigore dal 15 gen 2000
1. La legge 19 gennaio 1955, n. 25 è così modificata: a) nella lettera a) del primo comma dell' le parole "con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila"; b) nella lettera b) del primo comma dell' le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila"; c) il secondo comma dell' è abrogato; d) nella lettera a) del primo comma dell' le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila"; e) nella lettera b) del primo comma dell' le parole "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila"; f) il secondo comma dell' è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-78

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Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato (Art. 78 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo