Titolo V

Art. 29

Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista

In vigore dal 15 gen 2000
Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista 1. L' della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente: " (Emissione di assegno senza provvista). - 1. Fuori dei casi previsti dall', chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. 2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-29

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Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista (Art. 29 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo