Titolo V

Art. 28

Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione

In vigore dal 15 gen 2000
Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione 1. L' della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente: " (Emissione di assegno senza autorizzazione). - 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. 2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-28

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Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione (Art. 28 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo