Titolo V
Art. 29
29 / 105Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista
In vigore dal 15 gen 2000
Depenalizzazione del reato di emissione
di assegno senza provvista
1. L' della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:
" (Emissione di assegno senza provvista). - 1. Fuori dei casi previsti dall', chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-29