Titolo IV

Art. 24

Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie

In vigore dal 15 gen 2000
Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie 1. L' della legge 7 gennaio 1929, n. 4 è abrogato. 2. Sono altresì abrogati l' del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. 3. Non è ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-24

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Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie (Art. 24 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo