Art. 24 · Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie
Titolo IV

Art. 24

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Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie

In vigore dal 15 gen 2000
Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie 1. L' della legge 7 gennaio 1929, n. 4 è abrogato. 2. Sono altresì abrogati l' del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. 3. Non è ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-24