Titolo V
Art. 32
Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie
In vigore dal 15 gen 2000
1. L' della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:
" (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie).
- 1. Ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative di cui agli , chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all' ed al comma 2 del presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, nè superiore a cinque anni.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-32