Titolo V

Art. 32

Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie

In vigore dal 15 gen 2000
1. L' della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente: " (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie). - 1. Ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative di cui agli , chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all' ed al comma 2 del presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, nè superiore a cinque anni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-32

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Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie (Art. 32 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo