Titolo V
Art. 35
Responsabilità del trattario
In vigore dal 15 gen 2000
1. L' della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:
" (Responsabilità solidale del trattario). - 1. Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-35