Titolo VI›Capo II
Art. 90
Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell' della legge 2 febbraio 1973,
n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la
distribuzione di gas di petrolio in bombole
1. L' della legge 2 febbraio 1973, n. 7 è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con ammenda fino a lire dieci milioni o con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "è punito con ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
d) il quinto comma è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-90