Titolo VICapo II

Art. 90

Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell' della legge 2 febbraio 1973, n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole 1. L' della legge 2 febbraio 1973, n. 7 è così modificato: a) nel primo comma le parole "è punito con ammenda fino a lire dieci milioni o con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila"; b) nel secondo comma le parole "è punito con ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila"; c) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689."; d) il quinto comma è abrogato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-90

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole (Art. 90 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo