Titolo VII

Art. 95

Principio di specialità

In vigore dal 15 gen 2000
1. Il terzo comma dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689 è sostituito dal seguente: "Ai fatti puniti dagli della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-95

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Principio di specialità (Art. 95 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo