Titolo VII
Art. 95
Principio di specialità
In vigore dal 15 gen 2000
1. Il terzo comma dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689 è sostituito dal seguente:
"Ai fatti puniti dagli della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-95