Titolo VII

Art. 99

Giudizio di opposizione

In vigore dal 15 gen 2000
1. L' della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato: a) la parola "pretore" è sostituita, ovunque compaia, dalla parola "giudice"; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile."; c) nell'undicesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-99

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Giudizio di opposizione (Art. 99 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo