Titolo VII
Art. 97
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
In vigore dal 15 gen 2000
1. L' della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:
a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis";
b) nel quarto e nel settimo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-97