Titolo VII

Art. 97

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

In vigore dal 15 gen 2000
1. L' della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato: a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis"; b) nel quarto e nel settimo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-97

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Opposizione all'ordinanza-ingiunzione (Art. 97 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo