Capo II

Art. 17

Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale .

In vigore dal 24 ago 1999
(Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale). 1. Contro gli atti di amministrazione del eommissario giudiziale chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo al giudice delegato, che decide con decreto motivato. 2. Il decreto del giudice delegato è impugnabile nei modi indicati dall', comma 2.
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Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale . (Art. 17 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo