Capo II

Art. 15

Commissario giudiziale .

In vigore dal 15 lug 2022
(Commissario giudiziale). 1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza è esercitata da almeno due di essi. 3. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli articoli 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137 del codice della crisi e dell'insolvenza, salvo quanto previsto dagli artieoli 39, eomma 1, è 47 del presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Commissario giudiziale . (Art. 15 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo