Capo II
Art. 13
Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza .
In vigore dal 24 ago 1999
(Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza).
1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-13