Capo II

Art. 13

Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza .

In vigore dal 24 ago 1999
(Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza). 1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.
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Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza . (Art. 13 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo