Capo III
Art. 18
Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza .
In vigore dal 24 ago 1999
(Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza).
1. La sentenza ehe dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli artieoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Si applica, altresì, nei medesimi limiti ehe nel fallimento, la disposizione dell', terzo eomma, della legge fallimentare.
2. Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-18