Capo III

Art. 21

Provvedimenti conservativi .

In vigore dal 24 ago 1999
(Provvedimenti conservativi). 1. Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-21

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Provvedimenti conservativi . (Art. 21 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo