Capo III
Art. 21
Provvedimenti conservativi .
In vigore dal 24 ago 1999
(Provvedimenti conservativi).
1. Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-21