Art. 21 · Provvedimenti conservativi .
Capo III

Art. 21

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Provvedimenti conservativi .

In vigore dal 24 ago 1999
(Provvedimenti conservativi). 1. Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-21