Capo II

Art. 14

Giudice delegato .

In vigore dal 24 ago 1999
(Giudice delegato). 1. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto. 2. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-14

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Giudice delegato . (Art. 14 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo