Art. 14 · Giudice delegato .
Capo II

Art. 14

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Giudice delegato .

In vigore dal 24 ago 1999
(Giudice delegato). 1. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto. 2. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-14