Capo II
Art. 14
14 / 114Giudice delegato .
In vigore dal 24 ago 1999
(Giudice delegato).
1. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto.
2. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-14