Titolo IICapo I

Art. 12

Rigetto del ricorso .

In vigore dal 24 ago 1999
(Rigetto del ricorso). 1. Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza provvede con decreto motivato. 2. Contro il decreto il ricorrente può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante e l'imprenditore. 3. La corte di appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-12

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Rigetto del ricorso . (Art. 12 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo