Titolo IICapo I

Art. 9

Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza .

In vigore dal 24 ago 1999
(Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza). 1. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione. 2. L'opposizione è proposta con atto di citazione notificato al commissario giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione dell'insolvenza, nonché all'imprenditore dichiarato insolvente, se l'opponente è soggetto diverso da quest'ultimo. 3. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-9

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Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza . (Art. 9 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.) — Testo vigente | Portale Normativo