Titolo IICapo I

Art. 6

Ricorso dei creditori .

In vigore dal 24 ago 1999
(Ricorso dei creditori). 1. Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito. 2. Se l'elezione di domicilio manca, ovvero è insufficiente o inidonea, le notificazioni e le comunicazioni che debbono effettuarsi al creditore ricorrente nel corso del procedimento sono eseguite presso la cancelleria del tribunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo