Art. 17 · Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale .
Capo II

Art. 17

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Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale .

In vigore dal 24 ago 1999
(Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale). 1. Contro gli atti di amministrazione del eommissario giudiziale chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo al giudice delegato, che decide con decreto motivato. 2. Il decreto del giudice delegato è impugnabile nei modi indicati dall', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-17