Art. 135-undecies.1
Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato
In vigore dal 27 mar 2024
1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell', in deroga all'-undecies, comma 4.
2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall', comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea.
Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'.
3. Il diritto di porre domande di cui all' è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.
Storico versioni
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