Capo II
Art. 79 novies.1
Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23
In vigore dal 31 gen 2024
1. Fatti salvi i poteri specifici delle autorità competenti in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e quanto previsto dai commi seguenti, le funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorità competenti sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in conformità all', comma 3, primo periodo.
2. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad adempiere agli obblighi informativi e di notifica previsti dal regolamento (UE) 2021/23 e a svolgere le funzioni specificamente indicate nell', paragrafo 2, primo periodo, nell', paragrafo 1, nell', paragrafi 1, 2 e 3, e nell', paragrafo 2, del medesimo regolamento.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
a) esercita le competenze previste dall', paragrafi 7, secondo e terzo comma, e 8, secondo comma, dall', paragrafi 1 e 6, primo comma, dall', paragrafo 1, dall', paragrafi 1, 4, ultimo comma, e 7, e dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;
b) approva la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione nominati ai sensi dell', paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23, nonché il nuovo organo di controllo.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob o su proposta della medesima:
a) adotta le misure previste dall', paragrafi 1 e 6, secondo comma, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23;
b) dispone la rimozione totale o parziale dell'alta dirigenza o degli organi di amministrazione e di controllo delle controparti centrali, al ricorrere dei presupposti individuati nell', paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23.
5. La Banca d'Italia è l'autorità competente a svolgere, d'intesa con la Consob, i compiti indicati nell', paragrafi 9 e 10, nell', paragrafi 2, secondo periodo, 6, 7, 8, 9 e 10, e nell', paragrafi 4, primo comma, e 5, del regolamento (UE) 2021/23.
6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorità competenti, la Banca d'Italia può emanare, d'intesa con la Consob, disposizioni di attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-79-novies-1