Sez. I
Art. 35
Albo
In vigore dal 9 apr 2014
1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA.
Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli , sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo.
2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-35