Capo IV
Art. 32
Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari
In vigore dal 24 gen 2020
1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità ai principi stabiliti negli e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-32